PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Per la realizzazione degli interventi finalizzati alla salvaguardia della fascia costiera dell'Alto Tirreno toscano, nonché al recupero ambientale e socio-economico del relativo territorio, è autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di 36,15 milioni di euro.
      2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

      1. Lo stanziamento di cui all'articolo 1 è ripartito secondo le seguenti modalità:

          a) 5,10 milioni di euro per gli interventi di competenza della regione Toscana, da destinare alla realizzazione del sistema di coordinamento e di controllo degli interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico, nonché alla progettazione di interventi di tutela e di ripristino ambientale riguardanti la fascia costiera dell'Alto Tirreno toscano. Tali interventi devono essere realizzati in un quadro programmatico unitario riguardante l'intera area e coordinati con quelli di competenza dello Stato. Al fine di garantire l'unitarietà, anche sotto l'aspetto tecnico, degli interventi

 

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di propria competenza, la regione Toscana ha facoltà di procedere tramite ricorso a una concessione unitaria da affidare a trattativa privata;

          b) 28,05 milioni di euro per gli interventi di salvaguardia e tutela della fascia costiera di competenza del comune di Massa; 2,5 milioni di euro per gli interventi di salvaguardia e tutela della fascia costiera di competenza del comune di Montignoso; 500.000 euro per gli interventi di salvaguardia e tutela della fascia costiera di competenza del comune di Forte dei Marmi.

Art. 3.

      1. I siti unicamente destinati al recapito finale dei materiali estratti a sud del porto di Viareggio e dal porto di Carrara, purché sia garantita la compatibilità ambientale secondo i criteri stabiliti dalle competenti autorità, possono essere ubicati, su proposta degli estensori dei progetti di salvaguardia e tutela della fascia costiera, in qualunque area del comprensorio apuo-versiliese ritenuta idonea dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale.